Art. 10.
(Incentivi per l'imprenditoria autonoma e cooperativa).

      1. I soggetti fruitori della retribuzione sociale che intendono avviare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro

 

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del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.